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Legge 24/12/2003 n. 350

31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991 n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.

32. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, al comma 5, lettera b) n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse».

33. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.

34. All’articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, le parole: «trenta unità» sono sostituite dalle seguenti: «33 unità ».

35. Per garantire con carattere di continuità le esigenze di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonché per la prosecuzione dell’attività della struttura interdisciplinare prevista dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, è determinata, a decorrere dall’anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.

36. All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera

f) è sostituita dalla seguente: «f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; ».

37. All’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole: «conseguente alla» sono sostituite dalle seguenti: «anche a seguito della»; nello stesso comma, dopo le parole: «relativi ai rimborsi ed ai recuperi» sono inserite le seguenti: «, anche mediante iscrizione a ruolo,».

38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2004. Le disponibilità di cui al presente comma sono destinate prioritariamente all’erogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996 n. 534, per la costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’espressione del parere delle competenti Commissioni.

39. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988 n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989 n. 20, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «produttrici o» e dopo la parola: «distributrici», sono inserite le seguenti: «compresi i grossisti».

40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, è sostituito dal seguente: «103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica ».

41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, l’imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell’imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.

42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per l’utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell’articolo 12, comma 5, del decretolegge 27 aprile 1990 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente tra il 1º gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nonché dei seguenti atti legislativi di settore: de- creto legislativo 12 luglio 1993 n. 275, legge 5 gennaio 1994 n. 36, legge 5 gennaio 1994 n. 37, legge 23 dicembre 1994 n. 724.

43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1º gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui all’articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981 n. 692.

44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:

a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell’eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:

1) all’intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme;

2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e

6.000 euro;

b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d’imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;

c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all’articolo 9 della medesima legge;

d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi d’imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;

e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o l’integrazione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato;

f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica l’articolo 10 della legge 27 dicembre 2002 n. 289;

g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

45. Le disposizioni dell’articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo pe- riodo, del decreto-legge 24 giugno 2003 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003 n. 212, come modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

46. Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché all’adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l’adempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, l’articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.

 

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